|
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA O CERTIFICATO ENERGETICO
La normativa principale in materia di certificazione è prevista dal decreto legge del 19/08/2005 n° 192, dal decreto legislativo n° 311 del 29/12/2006 e dal decreto del 19/02/2007. COS' E' IL CERTIFICATO ENERGETICO
E' interesse del consumatore, ad esempio l' acquirente di un immobile sapere se l' edificio produce o meno un risparmio energetico. Ricordiamoci che una casa o un qualsiasi altro fabbricato realizzato senza nessun accorgimento dal punto di vista energetico oltre a causare un maggiore inquinamento produce anche un aggravio di spese per la persona che lo abita. Infatti un edificio mal isolato o che non ha nessun dispositivo di produzione di energia alternativa inevitabilmente produrrà delle spese in più per le tasche del cittadino. Ecco quindi che il certificato energetico riesce a dare delle informazioni sulla tipologia del fabbricato che stiamo acquistando sotto l' aspetto del risparmio energetico. L' attestato di certificazione energetica contiene dunque tutte le informazioni legate al rendimento energetico. In particolare dovrà contenere: - dati di efficienza energetica dell' edificio - valori vigenti a norma di legge - valori di riferiimento ossia classe energetica ITER PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Con il nuovo decreto del 06/10/2006 il certificato energetico è dunque obbligatorio da tale data. Tuttavia fino a quando non vi saranno linee guida ufficiali (così come prevede l' art. 5 del nuovo decreto) il certificato energetico potrà essere sostituito da un attestato di qualificazione redatto dal progettista o dal direttore dei lavori. Il nuovo decreto in materia di risparmio energetico prevede che anche i vecchi edifici e comunque tutti quelli esistenti siano dotati di certificato energetico. La cosa naturalmente sarà graduale. Dal 1° luglio 2007 il certificato che attestante la capacità di risparmio energetico diventerà necessario anche per gli edifici esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del dlgs 192/2005, ma solo nel momento della compravendita. Sempre dal 1° luglio 2007 diventa obbligatorio il “bollino verde” anche per gli edifici superiori ai 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2008 l'obbligo viene esteso anche agli immobili di superficie inferiore ai 1000 metri quadrati, ma sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile. Soltanto dal 1° luglio 2009 l'attestato di efficienza energetica non potrà mancare anche nelle compravendite di singoli appartamenti. Il decreto prevede inoltre l' obbligatorietà per i nuovi edifici dell' installazione di impianto solare termico per riscaldamento dell' acqua ed impianto fotovoltaico la cui potenza sarà stabilità con decreto successivo. FASE TRANSITORIA DAL CERTIFICATO ENERGETICO ALL' ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA Ho accennato più sopra al fatto che tutte le disposizioni erano soggette a delle linee guida che si sarebbero dovute emanare dopo il decreto n° 192. A tutt' oggi (Dicembre 2007) queste linee guida non sono state emanate per cui di fatto il certificato energetico non si può ancora redigere. Al suo posto così come previsto dal decreto n° 311 del 29/12/2006 ci sarà l' attestato di qualificazione energetica. Tale attestato sostituisce al momento integralmente il certificato energetico. |
|